Normativa allontanamento volatili: sentenza istruttoria n. 48 del Pretore di Cremona del 18 gennaio 1983

La sentenza istruttoria n. 48 del Pretore di Cremona del 18 gennaio 1983, considera il piccione alla stregua di tutti gli animali allevati, quindi passibili di ogni azione di sfruttamento, compresa la cattura e l’uccisione.

“Il piccione urbano, sempre che sia inequivocabilmente accettata la natura domestica, è oggetto di ogni azione di sfruttamento, compresa la cattura e l’uccisione, purché esse avvengano con modalità atte a non integrare il reato di maltrattamento degli animali perseguito dal C.P.”.

 

Normativa allontanamento volatili: Legge 968/77

La sentenza poi specifica che il concetto di “urbanizzazione” del piccione non deve far valere per i colombi urbani le normative della Legge 968/77 che riguarda la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato.

Si è convenuta l’esistenza di una varietà domestica del piccione (Columba livia) definendo i piccioni che abitano le città animali randagi.

Il 25 novembre 1993 il parere n. 6101 dell’INSF (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) accredita la sentenza del Pretore Francesco Nuzzo: “Si ritiene che il colombo di città è da considerarsi come non appartenente alla fauna selvatica (tutelata dalla legge 157/92), ma a tutti gli effetti, animale “randagio”; di conseguenza, la competenza in materia di gestione di tali animali va individuata nell’Amministrazione Comunale competente per territorio, d’intesa con i Servizi Veterinari delle A.S.L.”.

 

Normativa allontanamento volatili: Legge 157/92

L’art. 19 della Legge 157/92 prevede la concreta possibilità di adottare metodi di controllo efficaci (piani di abbattimento) ai fini della tutela del patrimonio zootecnico, per motivazioni sanitarie, per la tutela del patrimonio artistico, per la difesa delle specie selvatiche.

Il parere LIPU: “La norma, sia a livello nazionale che nella legislazione regionale, prevede l’utilizzo di metodi ecologici non cruenti dopo aver ascoltato il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, intervenendo con piani di abbattimento, autorizzati dall’INFS, solo dopo aver accettato l’inefficacia di metodi naturali”.

Per effetto di quanto sopra esposto i piccioni urbani non sarebbero più patrimonio indisponibile dello stato, quindi, suscettibili di attività atte al loro controllo.

I soggetti titolari di intervento sono diversi:

  • nei centri urbani il Sindaco con il concorso della Provincia se ci sono fondate giustificazioni di ordine sanitario;
  • per le aree agricole la competenza riguarda la Provincia che interviene su interrogazione delle organizzazioni professionali agricole;
  • quando sussistono motivazioni sanitarie di carattere generale interviene la Provincia in esecuzione di specifica Ordinanza dell’Autorità Sanitaria Locale (ASL).

Pertanto esiste una sensibilizzazione al problema dell’infestazione dei piccioni, molto sentita sia in aree depresse, sia nei plessi urbanizzati. Due esempi su tutti il Comune di Padova e l’abitato dell’isola di Venezia.

 

Normativa allontanamento volatili: Regolamento del Comune di Padova art. 32

A titolo esemplificativo si pone l’attenzione ad un Regolamento del Comune di Padova – significativamente denominato “regolamento comunale per la tutela degli animali” – che individua nel proprio art. 32 la “disciplina per i colombi di città”.

Detta disposizione recita testualmente come in seguito: “Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l’insediamento dei piccioni nelle stesse”.

Invece nel capoluogo regionale del Veneto, il Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali sancisce chiaramente che “al fine di evitare problemi igienico-sanitari conseguenti all’eccessiva proliferazione e diffusione di colombi od altri volatili, è vietato somministrare cibo ed alimenti nonché disperdere o abbandonare rifiuti alimentari nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici, rii e canali del territorio comunale”.

L’associazione Piazza San Marco, per il problema dei piccioni nell’area marciana, in accordo con l’Amministrazione comunale di Venezia e la Società Veritas, ricorda che i trasgressori, sempre sulla base del citato Regolamento, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria fino 500 euro.

 

Normativa allontanamento volatili: Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008

Le attività d’installazione degli impianti posti a servizio degli edifici sono certificati e soggetti alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 (pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ed in vigore dal 27/03/2008), che sostituisce la precedente normativa del settore (Legge 46/90); dal 27/03/2008 sono abrogati il DPR 447 del 6/11/91 e li articoli dal 107 al 121 del testo unico di cui al DPR 380 del 06/06/01.