Normativa disinfestazioni: Decreto legislativo 193/07
HACCP è l’acronimo inglese di Hazard Analysis Critical Control Point, cioè un sistema di autocontrollo che tutte le aziende del settore alimentare hanno l’obbligo di seguire. Si tratta di effettuare un’analisi dei rischi legati all’igiene alimentare al fine di tutelare il consumatore finale.
Il piano è definito dal Decreto Legislativo 193 del 2007, precedente Decreto Legislativo 155/97.
Prevede una serie di attività con lo scopo di garantire la sicurezza del consumatore finale, ecco perché è fondamentale rivolgersi ad un’azienda specializzata nei servizi di disinfestazione e monitoraggio degli infestanti.
I servizi obbligatori in linea con le normative D.L. 193/07 e sistema H.A.C.C.P. sono:
Ogni fase di monitoraggio viene controllata e registrata attraverso specifiche attrezzature o sistemi di misura specialmente in quelle attività di preparazione, trasformazione, confezionamento ecc. con l’impiego di trappole a cattura e piastre adesive contenenti attrattivi naturali che escludono l’uso di insetticidi per non contaminare gli ambienti di produzione.
In riferimento alle disposizioni previste dal D.L. 193/07 relativo alle forme di autocontrollo e sistema HACCP, per quanta riguarda la parte specifica della derattizzazione e disinfestazione, hanno l’obbligo tutte quelle aziende che eseguono direttamente o indirettamente la preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, manipolazione, vendita, fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari. Le aziende inoltre hanno l’obbligo di applicare e programmare servizi che rispondano ai requisiti richiesti: prevenzione-eliminazione infestante e relativa documentazione.
Nel dettaglio l’articolo 4 del decreto contiene un manuale con azioni pratiche e dettagliate per garantire l’igiene del cibo e la tutela sanitaria dei clienti finali.
Qui di seguito lo riportiamo nella sua completezza (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007)
“Art. 4. Macellazioni d’urgenza al di fuori del macello
- Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all’allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d’identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello. - Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono recare un marchio d’identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d’identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.”
In sintesi, il D.L. 193/07 stabilisce che ogni soggetto pubblico o privato che esercita una o più delle attività sopra descritte deve garantire tutte le procedure intraprese sugli alimenti, effettuate in modo igienico e senza rischi di contaminazione dei prodotti alimentari. Ogni soggetto, quindi, ha l’obbligo di adeguarsi ed applicare la normativa.
Oltre a svolgere trattamenti di disinfestazione e servizi di monitoraggio degli infestanti, eseguiamo analisi chimiche alimenti e analisi microbiologiche alimenti.